Art. 9.
(Attrezzatura di salvataggio).

      1. Ogni piscina deve disporre di una o più attrezzature di salvataggio pronte all'uso, ciascuna delle quali sistemata in idoneo contenitore facilmente accessibile e collocato in prossimità delle postazioni degli assistenti ai bagnanti, in modo da consentire la immediata utilizzazione che si renda necessaria.
      2. Sulle pareti dei contenitori devono essere trascritte, ben visibili e comprensibili, le istruzioni per l'uso e la seguente dicitura: «Attrezzatura di salvataggio. Vietato manomettere, spostare o usare se non ai fini del salvataggio».
      3. Ciascuna attrezzatura di salvataggio deve comprendere: una boa galleggiante di forma circolare, con diametro di cm. 40, alla quale sia fissata una fune di manilla lunga metri 20 e con sezione di circa cm. 6; una pertica salvagente a uncino con le estremità smussate, lunga almeno metri 4; una cima libera in fune, con sezione di circa cm. 6, lunga una volta e mezzo la massima lunghezza della vasca.

 

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      4. Le attrezzature di salvataggio devono essere nel numero di una per ogni 200 metri quadrati di superficie di vasca o frazione eccedente e comunque nel numero di una per ogni vasca della piscina.